Art. 4.
(Finanziamenti per la specializzazione
post-universitaria).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni interessate, concede finanziamenti per:

          a) gli oneri relativi alle tasse d'iscrizione e di frequenza per corsi di specializzazione post-universitari, per dottorati di ricerca e per altri percorsi formativi utili integrare la professionalità dei giovani laureati meridionali;

          b) le spese d'alloggio relative alla frequenza dei corsi di cui alla lettera a).

      2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati nella misura massima complessiva annuale di 15.000 euro per la specializzazione conseguita presso le università italiane e di 35.000 euro per le specializzazioni conseguite presso le università straniere.
      3. I destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo sono i giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire, al termine del periodo di specializzazione, la propria residenza o dimora abituale o la propria attività economica in una regione del Mezzogiorno e a permanervi almeno per un triennio, pena la revoca degli stessi finanziamenti.
      4. Le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo nonché i motivi della loro eventuale revoca sono disciplinati dal decreto adottato ai sensi del comma 4 dell'articolo 3.

 

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